IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  9 ("Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente")
della legge regionale 18 dicembre 1987, n.  54  ("Disposizioni  sulla
raccolta  ufficiale  delle  leggi,  dei regolamenti e dei decreti del
Presidente della Giunta regionale,  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  e sulla pubblicita' degli atti regionali") e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  9.  (Codice  delle  leggi  e  dei regolamenti della Regione
Umbria). -  1.  A  cura  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale,  si  provvede alla pubblicazione del "Codice delle leggi e
dei regolamenti della regione dell'Umbria", in cui  sono  raccolti  e
periodicamente  aggiornati,  a  schede  mobili e per materia, i testi
vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 17 aprile 1990
 
                              MANDARINI