IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 9 ("Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente") della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54 ("Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pubblicita' degli atti regionali") e' sostituito dal seguente: "Art. 9. (Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Umbria). - 1. A cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si provvede alla pubblicazione del "Codice delle leggi e dei regolamenti della regione dell'Umbria", in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, a schede mobili e per materia, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 17 aprile 1990 MANDARINI